Art. 1.

      1. Gli apparecchi utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile, ed i relativi impianti di alimentazione, installati in modo permanente negli edifici civili, devono essere eseguiti a regola d'arte in conformità a quanto previsto dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1083, e 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, e dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.